Abbattimento delle nutrie – Illegittima l’ordinanza del sindaco

L’associazione Vittime della Caccia ricorre al giudice per chiedere l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Sindaco ha disposto l’abbattimento delle nutrie stanziate sul proprio territorio, lamentando la violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, nonché eccesso di potere per motivazione contraddittoria nonché difetto di istruttoria.


La pronuncia del TAR

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 214 del 2016, accoglie il ricorso proposto dall’associazione, dichiarando illegittima l’ordinanza, per non essere supportata da alcuna valutazione in ordine alla quantità di nutrie che si rendesse necessario abbattere al fine di realizzare un corretto piano di contenimento del numero di animali di tale specie. Secondo il TAR, inoltre, anche la motivazione è insufficiente, in assenza di alcun elemento fattuale concreto idoneo a provare che la presenza di nutrie nel territorio comunale comportasse situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare, ovvero per l’incolumità di cose o persone. Infine, risulta fondata anche la censura di violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, non risultando comprovata la sopravvenienza di alcuna situazione eccezionale e/o imprevedibile che possa giustificare l’intervento contingente ed urgente del sindaco a tutela della salute pubblica.

Ordinanza per l’abbattimento delle nutrie
TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 26 febbraio 2016, n. 214

Enti locali – sindaco – ordinanza di abbattimento delle nutrie – illegittimità – fattispecie

È illegittima l’ordinanza con la quale il comune ha disposto l’abbattimento delle nutrie stanziate sul proprio territorio senza effettuare alcuna effettiva ponderazione in ordine quantitativo di nutrie che si rendesse necessario abbattere al fine di realizzare un corretto piano di contenimento del numero di animali di tale specie; lo stesso provvedimento appare carente anche sotto l’aspetto motivazionale, non avendo dato atto di alcun elemento fattuale concreto, al fine di comprovare che la presenza di nutrie nel territorio comunale potesse comportare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare, ovvero per l’incolumità di cose o persone. Da ultimo, il provvedimento in questione appare adottato in violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, non risultando comprovata la sopravvenienza di alcuna situazione eccezionale e/o imprevedibile che possa giustificare l’intervento contingibile e urgente del sindaco a tutela della salute pubblica.

Scarica il testo della sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *