Addetti al controllo in attività di spettacolo: proroga al 30 giugno 2011 per coloro che già sono in attività

4 Gennaio 2011
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il Ministero dell’Interno, con  D.M. 17 dicembre 2010, ha prorogato al 30 giugno 2011 l’entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2009 recante la “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94”.
La proroga, contenuta nella modifica all’art.8, comma 1, ultimo periodo che ora recita:

Art. 8. Norma transitoria

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all’art. 1 può continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell’iscrizione nel citato elenco e comunque fino al 30 giugno 2011.

è stata concessa in quanto alcune regioni non sono in grado di completare il percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo entro il 31.12.2010.