La proroga, contenuta nella modifica all’art.8, comma 1, ultimo periodo che ora recita:
Art. 8. Norma transitoria
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all’art. 1 può continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell’iscrizione nel citato elenco e comunque fino al 30 giugno 2011.
è stata concessa in quanto alcune regioni non sono in grado di completare il percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo entro il 31.12.2010.