Albergo diffuso in Sicilia: emanato il regolamento

31 Marzo 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Con decreto presidenziale del 2 febbraio 2015, n. 7 (pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2015), sono state approvate le “Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”. Il comune è individuato come la pubblica amministrazione competente ad assumere provvedimenti, conseguenti alla verifica dei requisiti presupposti, per lo svolgimento dell’attività di “albergo diffuso”.

Con la legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, l’Assemblea Regionale Siciliana ha dettato le “Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”.
Adesso la Presidenza della Regione ha pubblicato il regolamento che disciplina questa forma di ricettività.
Le unità abitative di cui è costituito l’albergo diffuso sono situate nel centro storico e/o nel borgo rurale o marinaro, nonché nelle aree individuate dai comuni nei quali gli strumenti urbanistici non prevedono l’individuazione di centro storico (zona A).
L’albergo diffuso può essere ad apertura annuale (quando effettua un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi) oppure ad apertura stagionale (quando effettua un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi).
Il regolamento definisce, anche con norme di dettaglio, quali sono i requisiti che l’albergo diffuso deve possedere.
Ai fini dell’attribuzione dei livelli di classificazione, sulla base della normativa vigente per le attività ricettive per l’albergo diffuso, si tiene conto dei parametri relativi agli esercizi di affittacamere compatibilmente con il carattere di ricettività diffusa in ragione del quale non si applica il limite di sei camere. I requisiti minimi, in atto stabiliti dalla normativa, sono riportati nell’allegato al Regolamento.
L’apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l’esercizio dell’albergo diffuso sono soggetti alla segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modificazioni presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappresentante legale ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.
La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente (SUAP) e deve contenere tutti gli elementi indicati nel Regolamento.
Il Comune è individuato come la Pubblica Amministrazione competente ad assumere provvedimenti, conseguenti alla verifica dei requisiti presupposti, per lo svolgimento dell’attività di “albergo diffuso”.
Gli alberghi diffusi devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza, edilizie ed igienico-sanitarie.