Apparecchi per i giochi leciti: modifiche dell’art.110

L’art.10, comma 9-quinquies, della L. 2 marzo 2012 n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, all’articolo 110, comma 9, lettera e), del TULPS ha aggiunto il seguente periodo: «. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente».
La lettera e) del citato comma 9 dell’art.110 dopo la modifica stabilisce che “e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente”.

Su questa importante modifica che, di fatto, diventa norma speciale rispetto all’art.6, comma 3, della legge n. 689/81 l’AAMS ha emanato la comunicazione n. 1/2012 del 24 maggio 2012

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