Apparecchi per il gioco: modificati i limiti numerici

29 Agosto 2011
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Il comma 81 dell’art.1 della legge n. 220/2010, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)” ha stabilito che “Al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell’evasione fiscale nel settore del gioco, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell’anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento.
Il citato comma 81 dell’art.1 della legge di stabilità 2011 aveva previsto l’adozione di un nuovo decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numerico­ quantitativi per l’installazione e l’attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: 1) tipologia di locali in relazione all’esclusività dell’attività di gioco esercitata; 2) estensione della superficie.
Questo annunciato decreto è stato pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2011, n. 187 con D.Dirett. 27 luglio 2011, recante, “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110, comma 6, del TULPS”.
Queste le novità più rilevanti del nuovo decreto:

  • la sua efficacia decorre dal giorno 1 del mese successivo a quello di pubblicazione e quindi dal 1 settembre 2011;
  • stabilisce i nuovi criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6, lettera a) (SLOT)  e lettera b) (VLT) del TULPS;
  • non abroga i DD.Dirett. 27 ottobre 2003, 18 gennaio 2007 e 22 gennaio 2010 (art.9), ma li sostituisce limitatamente alle disposizioni che stabiliscono i parametri numerico quantitativi relativi agli apparecchi di cui all’art.110, comma 6;
  • definisce, ai fini della determinazione dei parametri numerico quantitativi,  tre stati relativi agli apparecchi: esercizio, magazzino e manutenzione straordinaria, precisando che nella determinazione non si deve tener conto degli apparecchi che risultano in stato di magazzino o di manutenzione straordinaria;
  • individua quattro tipologie di punti vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco:
  • punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco (agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco di cui all’art.38 del D.L. 223/2006, sale bingo, esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito);
  • punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:
  • dall’insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all’attività di gioco, e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all’attività di gioco;
  • l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco;
  • l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;
  • l’attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa;

c) punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, quali:

  • punti vendita di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  • rivendite di tabacchi;
  • ricevitorie lotto.

d) punti di vendita all’interno dei quali venga svolta attività diversa da quella di gioco, quali:

  • Bar ed esercizio assimilabile;
  • Ristorante ed esercizio assimilabile;
  • Stabilimento balneare;
  • Albergo o esercizio assimilabile;
  • Edicole;
  • Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.
  • definisce i parametri numerico quantitativi anche per gli esercizi commerciali che dal 2005, dopo la modifica dell’art.86, comma 3, del TULPS, ad opera della legge  n.266/2005, possono installare apparecchi per il gioco lecito di cui ai commi 6 e 7 dell’art.110 del TULPS, previo rilascio dell’apposita licenza; dopo la modifica di questo articolo 86, i decreti vigenti (27 ottobre 2003 e 18 gennaio 2007) hanno continuato a disporre i limiti numerici unicamente per gli esercizi pubblici.

L’art. 4 del D. Dirett. 27 luglio 2011, dopo aver precisato la superficie minima di ingombro da assicurare per ogni apparecchio da divertimento e intrattenimento pari ad almeno a 2 metri quadrati, stabilisce che per l’individuazione dei parametri numerico quantitativi deve farsi riferimento alla superficie dei locali degli esercizi commerciali coinvolti, escluso quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita, secondo la seguente tabella.

Punti di vendita Numero di apparecchi
Art.110, comma 6, lettera a)
del T.U.L.P.S. – SLOT
Numero di apparecchi
Art.110, comma 6, lettera b)
del T.U.L.P.S.  – VLT
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva

  • agenzie per le scommesse
  •  negozi di gioco (art.38 D.L. 223/2006)
  • sale bingo
  • sale gioco con solo SLOT e VLT
  • sale giochi

Punti di vendita assimilabili con somministrazione

  • max n. 4 apparecchi fino a 20 mq
  • oltre i 20 mq, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 mq sino ad un max di n.75 apparecchi
  • da   50 a 100 mq fino a 30 VLT
  • tra 101 e 300 mq fino a 70 VLT
  • oltre 300 mq fino a 150 VLT
  • Punti vendita gioco (art.38/2 e 4 c D.L. 223/2006) aventi altra attività principale
  • Rivendite di tabacchi
  • Ricevitorie lotto

 

  • max n. 2 apparecchi fino a 10 mq.
  • max n. 4 apparecchi fino a 20 mq.
  • oltre i 20 mq n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 mq sino ad un max di n.8 apparecchi.
  Installabilità non è consentita
  • Bar ed esercizio simile
  • Ristorante ed esercizio simile
  • Edicole
  • Esercizi commerciali
  • Altri esercizi pubblici diversi da quelli di cui sopra
  • Circoli privati
  • Altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S.
  • max n. 2 apparecchi fino a 15 mq
  • max n. 4 apparecchi fino a 30 mq
  • oltre i 30 mq e fino a 100 mq max n. 6 apparecchi
  • oltre i 100 mq max n.8 apparecchi
 Installabilità non è consentita
  • Stabilimenti balneari
  • Alberghi o esercizi simili

 

  • max n. 10 apparecchi
 Installabilità non è consentita

Il nuovo D.Dirett 27 luglio 2011 pone fine ad un periodo iniziato nel 2003 che si è caratterizzato per l’ ambiguità delle disposizioni e apre una nuova fase, nella quale lo Stato sembra voler sfruttare al massimo la voglia di giocare degli italiani, ma che già lascia spazio ad alcune perplessità, mentre altre verranno alla luce con l’approfondimento e lo studio del nuovo decreto; in particolare l’art. 7, comma 1, dispone “Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell’art. 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010”, all’interprete è assegnato il compito di individuare quali parti dei citati decreti sono ancora vigenti.
In tutta questa confusione un pensiero consola: dopo l’intervento della Legge di Stabilità 2011 la verifica del rispetto dei limiti numerici degli apparecchi del comma 6 dell’art.110 non è più di competenza dei Comuni.