Assunzioni nella polizia locale

29 Marzo 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La Sezione regionale della Corte dei Conti ha richiesto un parere riguardante l’assorbimento del personale delle Provincie e conseguente divieto per gli Enti locali di assunzione di personale per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale ad eccezione dei casi di assunzione a tempo determinato per esigenze “di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili”.

Viene chiesto se sia possibile “continuare ad utilizzare l’unità di personale di vigilanza a tempo parziale” del Comune limitrofo al di fuori del suo orario di lavoro per un certo numero di ore settimanali, per l’anno 2016 e/o più in generale se tale formula organizzativa sia comunque possibile, anche al di fuori del limite temporale dell’anno 2016, ove il rapporto di lavoro sia giustificato da “esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare”.

La Sezione, con deliberazione n. 43/2016/PAR , sottolinea che in sede di conversione in legge del decreto n. 78/2015  è stata introdotta l’eccezione a favore delle assunzioni di personale con funzione di polizia locale, con contratto a tempo determinato e per esigenze di carattere strettamente stagionale, sempreché il contratto non abbia durata superiore a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili.

Ciò posto, il Collegio ritiene che l’utilizzazione reciproca di personale tra Comuni limitrofi, non possono ritenersi abrogate con riguardo al personale chiamato a svolgere funzioni di polizia municipale, ma continuano ad essere a questo applicabili, a condizione che il personale assunto sia stagionale, a tempo determinato e con contratto di durata non superiore a cinque mesi, non prorogabili nell’anno solare.

 

Peraltro, i magistrati contabili ritengono che detti contratti possono essere ripetuti negli anni a venire, con nuovo contratto stagionale. Infatti, la clausola di garanzia della non prorogabilità dei cinque mesi del lavoro stagionale si deve intendere come clausola volta ad evitare forme di aggiramento della disposizione, tali da mascherare un impegno lavorativo di durata superiore con contratti di lavoro stagionale ripetuti nell’anno. Nulla, invece, osterebbe alla riproponibilità della formula del contratto stagionale negli anni a venire.