Chi vende semi di cannabis commette reato?

4 Marzo 2010
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La sentenza

Tribunale di Bolzano, sez. pen., ordinanza 16 febbraio 2010

Il caso

Chi vende semi di cannabis commette reato?

La decisione

Il tribunale ha risposto negativamente. La questione è stata posta a seguito dell’arresto di una signora nella cui abitazione, a seguito di perquisizione, sono stati trovati per la vendita semi di cannabis in notevole quantità.

Alla “venditrice” è stato contestato il reato di cui all’art 73 d.P.R. 309/1990 che punisce fra l’altro le attività legate alla coltivazione, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il tribunale ha osservato che perché si possa configurare l’attività di coltivazione punita dalla detta norma, è necessario che sia quantomeno iniziato il relativo procedimento naturale, e che cioè siano stati impiantati almeno i semi; per conseguenza, il semplice possesso di semi di canapa, seppur in notevole quantità, non integra la fattispecie criminosa citata, poiché dal detto semplice possesso non è dato dedurre con certezza l’effettiva destinazione del seme.

Se l’art 73 già citato punisce fra l’altro le attività legate alla coltivazione, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’art. 82 dello stesso d.P.R. 309/1990 configura le seguenti tre distinte ipotesi:

a) “l’istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”;

b) “lo svolgimento, anche in privato, di attività di proselitismo per l’uso delle predette sostanze”;

c) “l’induzione di una persona all’uso medesimo”.

Tutte queste condotte richiedono un quid pluris, ossia un’attività dall’autore aggiuntiva alla mera detenzione o messa in vendita di semi di canapa, ed in particolare richiedono che l’autore della condotta illecita si attivi fornendo chiarimenti od esplicitazioni, oppure suggestioni, consigli od altre indicazioni sull’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o cerchi in altro modo di convincere l’acquirente all’ uso.

Nel caso di specie, manca qualsiasi elemento a riprova del fatto che la ricorrente, seppur detenendo in casa propria una notevole quantità di semi di canapa conservati in vari contenitori, si sia anche attivata nel senso suddetto e cioè abbia istigato, indotto o svolto attività di proselitismo in favore degli acquirenti di tali semi: infatti, dal verbale di perquisizione , risulta espressamente che furono sottoposti a sequestro unicamente semi di canapa dalla medesima consegnati su invito degli agenti verbalizzanti.

Di conseguenza, in mancanza di indizio o fumus circa questa specifica attività aggiuntiva, la condotta dell’indagato, di mera detenzione e/o messa in vendita di semi di canapa, non configura, in sede di accertamento del fumus commissi delicti, la fattispecie di reato di cui all’art. 82 d.P.R. il 309/1990 (cfr. Cass. penale, sez. IV, n. 23903 del 20.5.2009).

Fonte: La Gazzetta degli enti locali 3/3/2010