Collocazione di rivendite speciali di generi di monopolio

12 Ottobre 2009
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Le rivendite speciali di generi di monopolio non devono necessariamente essere collocate lontano da altre rivendite che si trovano lungo la stessa strada. Il Tar del Lazio con la sentenza n. 8950/2009 ha così accolto il ricorso del titolare di un bar, ubicato all’interno di una stazione di servizio automobilistico, contro l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato che aveva respinto la richiesta del ricorrente di istituire una rivendita di generi di monopolio, poiché c’era già un’altra rivendita lungo la stessa strada e nello stesso senso di marcia. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto, come sostenuto in precedenti pronunce, le rivendite speciali dei generi di monopolio, cioè quelle realizzate all’interno delle stazioni di servizio per far fronte a necessità non soddisfabili con le rivendite ordinarie, possono essere istituite senza tenere conto della densità della popolazione della zona in cui verranno poste e della distanza dalle altre rivendite, a differenza delle rivendite ordinarie di generi di monopolio che devono essere realizzate ad una distanza non inferiore di 500 metri le une dalle altre. Nel caso in esame poi, poiché la domanda è stata respinta dall’amministrazione solo con riferimento nella motivazione al mancato rispetto della distanza minima, il provvedimento deve essere annullato.

>> Tar Lazio, sez. II 17/9/2009, n. 8950