COME AGIRE – medie strutture di vendita – ampliamento senza autorizzazione

17 Novembre 2020
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Ampliava la superficie di vendita fino ai limiti previsti per una media struttura di vendita senza la prescritta:
autorizzazione-silenzio assenso (90 gg.)
autorizzazione-silenzio assenso (90 gg.) più SCIA

NORMA VIOLATA

art. 8, comma 1, e art. 22, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 114/98

SANZIONI


Sanzione pecuniaria: 
da € 2.582 a € 15.493

Pagemento in misura ridotta: € 5.164

Sanzioni accessorie: chiusura immediata dell’esercizio di vendita (limitatamente alla parte ampliata), eventuale sospensione dell’attività (relativamente all’attività svolta nella parte di esercizio non ampliata) per un periodo massimo di 20 giorni in caso di particolare gravità o recidiva


ATTI DA REDIGERE

– Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)

– Verbale di accertata violazione

– Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente

– Ordinanza di chiusura immediata dell’esercizio (limitatamente alla parte ampliata),

– Eventuale ordinanza di sospensione dell’attività (relativamente all’attività svolta nella parte non ampliata)


AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE:
Sindaco


DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:
Comune


NOTE
:

a) Le domande per il rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti previsti per una media struttura di vendita sono soggette alla disciplina del silenzio-assenso, di cui all’art. 20 della legge n. 241/90, che si concretizza in un termine non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda (il Comune può stabilire un termine inferiore).
b) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, esclusa quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
c) In una media struttura di vendita la superficie non deve superare i 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e i 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
d) Se con l’ampliamento sono stati superati i limiti di superficie previsti per le medie strutture di vendita, contestare violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 114/98.
e) Il commerciante non ha alcun obbligo di esporre o esibire agli organi di vigilanza l’autorizzazione per l’ampliamento.
f) Si evidenzia che una media struttura può essere attivata anche con SCIA qualora non vi siano motivi imperativi di interesse generale. L’art. 14 del d.lgs. n. 59/2010 dispone al comma 1 che “Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo”. L’art. 1, comma 3, del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012, stabilisce inoltre che il Governo deve adottare uno o più regolamenti per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Con questi regolamenti dovranno anche essere individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni, a SCIA senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
g) Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A sottosezione 1.3 voce n. 7, prevede per l’apertura, ampliamento e trasferimento di sede delle medie strutture di vendita del settore non alimentare due regimi amministrativi: l’autorizzazione-silenzio assenso (decorsi 90 giorni) e l’autorizzazione-silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA per esercizi con superficie totale lorda superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011, in quanto in questo caso è prevista in aggiunta anche la SCIA per prevenzione incendi.
Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A sottosezione 1.4 voce n. 12, prevede invece per l’apertura, ampliamento e trasferimento di sede delle medie strutture di vendita del settore alimentare un solo regime amministrativo: l’autorizzazione-silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA, in quanto in questo caso è richiesta in aggiunta la SCIA sanitaria e per esercizi con superficie totale lorda superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011, oltre alla SCIA sanitaria, è prevista anche la SCIA per prevenzione incendi.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10 della citata Tabella A si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.