COME AGIRE – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

15 Novembre 2019
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IL CASO

Quale proprietario di un edificio (o di una costruzione) che minacci rovina

|_| ometteva di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo

|_|  ometteva, avendone l’obbligo, di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina dell’edificio o di una costruzione

NORMA VIOLATA

art. 677, comma 1 o 2, del codice penale

SANZIONE PECUNIARIA:  da € 154 a € 929 pagamento in misura ridotta € 308

ATTI DA REDIGERE

verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)

verbale di accertata violazione

comunicazione all’ufficio comunale competente

 

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

 

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite concessionario del servizio di riscossione tributi

 

NOTE

a) Norma depenalizzata dall’art. 52 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

b) Della stessa violazione risponde anche chi è obbligato, in vece del proprietario, alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio.
c) Vedasi anche l’art. 30 del codice della strada.
d) Qualora dai fatti previsti dall’art. 677 del c.p. derivi pericolo per le persone la violazione è punita con arresto fino a sei mesi o ammenda non inferiore a e 309.
e) «Per la sussistenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione di cui all’art. 677 del c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) è necessaria quella volontà cosciente e libera, cui è condizionata, a norma dell’ultimo comma dell’art. 42 stesso codice, l’imputabilità anche del reato contravvenzionale. Ne consegue che l’impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente neanche da colpa, escludendo la libera volontà dell’agente, non rende configurabile il reato (fattispecie nella quale si è ritenuta penalmente irrilevante la mancata esecuzione di lavori di demolizione in un edificio pericolante da parte del direttore dei lavori, data l’appartenenza del fabbricato a una società dichiarata fallita e l’assenza di uno specifico incarico da parte del curatore fallimentare)» (Cass. pen., sez. I, 18 ottobre 2002, n. 35144).
f) «L’obbligo di attivarsi per rimuovere il pericolo derivante dal crollo degli edifici condominiali incombe, principalmente, sull’amministratore. Qualora questi non possa o non voglia provvedere, sono obbligati alla rimozione della situazione pericolosa i condomini» (Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2001, n. 15550).