Commercializzazione delle lenti a contatto via Internet

Con sentenza del 2 dicembre 2010 resa nella causa C-108/09, la Corte di Giustizia ha stabilito che gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione delle lenti a contatto via Internet nella misura in cui tale divieto si pone in contrasto con i principi comunitari in tema di libera circolazione delle merci.

La normativa ungherese costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci nella misura in cui priva gli operatori degli altri Paesi dell’Unione della possibilità di avvalersi di un canale di vendita particolarmente efficace – qual’ è quello della vendita on-line – per avere accesso al mercato ungherese.

Del resto tale ostacolo alla libera circolazione, non troverebbe una valida giustificazione nemmeno nell’esigenza di tutelare la salute dei consumatori, in quanto la presenza fisica di un ottico qualificato è necessaria solo all’atto della prima consegna in quanto, per le forniture successive, il cliente potrebbe limitarsi a segnalare al venditore il tipo di lenti precedentemente consegnategli.

Oltre ciò, la Corte ha ritenuto che le informazioni relative al corretto utilizzo delle lenti a contatto possono essere fornite al cliente direttamente tramite il sito Internet del venditore, senza che sia necessaria ogni volta la presenza fisica di un ottico qualificato. Per tali motivi, la Corte ha concluso che il divieto assoluto di commercializzare via Internet le lenti a contatto non è proporzionato rispetto alla finalità di tutelare la salute umana e si pone quindi in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci sancito dalla normativa comunitaria.

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