Comunicazione alloggiati: è reato l’omessa comunicazione

A volte navigando sulla rete si incontrano sentenze che hanno avuto al momento della loro emanazione poco risalto e quindi rimangono sconosciute; è il caso della sentenza n. 262/2005 nella quale la corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 109 del TULPS, nel testo sostituito dall’art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (ora abrogata). La Corte, nella sentenza n. 262 del 2005 ha ritenuto che “l’obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall’art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d’impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all’autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell’albergo al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell’ambito dei compiti d’istituto individuati dall’art. 1 TULPS” e pertanto “ non può dirsi frutto di scelta arbitraria o manifestamente irragionevole l’aver il legislatore, con la novella recata dall’art. 9 della legge n. 135 del 2001, ristabilito, in vista della suddetta esigenza di tutela della collettività, un differente e più rigoroso trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dalla norma censurata”. In sintesi, la Corte, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 109 del TULPS, nel testo sostituito dall’art. 8 della legge n. 135/2001, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ha confermato che la violazione di questo articolo deve essere sanzionata penalmente dall’art.17 del TULPS

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