Decreto Scia – Il parere del Consiglio di Stato

19 Luglio 2016
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Il Consiglio di Stato si esprime sul decreto legislativo in materia di SCIA (n. 126/2016)

Decreto Legislativo 30/6/2016, n. 126 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita’ (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”

È stato pubblicato uno dei fondamentali ed attesi decreti attuativi della legge n. 124 del 2015, c.d. riforma Madia avente ad oggetto la nuova disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Dal punto di vista schematico, il decreto legislativo in esame è composto di 4 articoli.

L’art. 1 individua, al comma 1, l’oggetto dello schema nella definizione della “disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa” e nella delimitazione degli “ambiti dei relativi regimi amministrativi”, che in realtà il comma 2 demanda a successivi decreti legislativi, ai quali spetterà l’individuazione dei procedimenti da ricondurre ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241; silenzio assenso di cui all’art. 20, l. n. 241 del 1990; comunicazione preventiva; autorizzazione espressa.

Le attività private che non saranno espressamente individuate in tali decreti legislativi “o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a disciplina procedimentale”.

In proposito, merita di essere ricordato il parere del 30 marzo 2016 (cfr. news 1 aprile 2016) con cui il Consiglio di Stato, a proposito dell’oggetto dello schema, ha svolto, fra le altre, due considerazioni: in primo luogo rilevando che, “nonostante sarebbe stato auspicabile che l’attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti”, il decreto possiede tuttavia “caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività” idoneo a risolvere alcune delle criticità applicative della disciplina in questione; in secondo luogo, invitando il Governo ad introdurre nello schema di decreto l’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall’art. 5, comma 1, l. n. 124 del 2015.

L’art. 2 disciplina la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ne regola le modalità di pubblicazione sui siti delle amministrazioni e prevede sanzioni per la mancata pubblicazione.

Al comma 2 si introduce per le amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli e, per ciascuna tipologia di procedimento, l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Il comma 3 disciplina i poteri sostitutivi tra diversi livelli amministrativi in caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione ai sensi dei commi precedenti. Ed, in particolare, stabilisce che in caso di omessa pubblicazione dei documenti da parte degli enti locali, le regioni adottano le misure sostitutive, anche su segnalazione del cittadino. Per le modalità si fa rinvio, senza ulteriori specificazioni, alla disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia; in caso di omessa pubblicazione da parte delle regioni, si provvede in via sostitutiva ai sensi (ossia con le modalità) dell’art. 8, l. n. 131 del 2003, che ha disciplinato il potere sostitutivo da parte del governo in attuazione dell’art. 120 Cost.

Il comma 4 detta una regola procedurale limitativa delle richieste interlocutorie delle pp.aa.. In particolare, l’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in  caso  di  mancata  corrispondenza  del  contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati  a quanto predisposto ai sensi del comma 2.  E’ quindi vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nonchè di documenti in possesso di una p.a..

Il comma 5 regola le sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie “costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi”. In proposito merita di essere ricordato che, secondo il parere del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto essere valutata l’opportunità di evitare automatismi e, pertanto, di sostituire le parole “costituiscono illecito disciplinare” con “sono valutabili ai fini dell’illecito disciplinare”.

L’art. 3 costituisce il cuore del provvedimento ed introduce una disciplina per la concentrazione dei regimi amministrativi (cosiddetta SCIA unica).

In primo luogo viene introdotto l’art. 18 bis, l. n. 241 del 1990, rubricato “Presentazione   di istanze, segnalazioni o comunicazioni”. La norma prevede il rilascio della ricevuta della presentazione che, laddove contenente i relativi elementi, vale come comunicazione di avvio del procedimento. In tema di decorrenza dei termini si prevede che per la stessa si debba far riferimento al ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente (che eventualmente la riceve da quello incompetente cui è stata presentata).

In secondo luogo si interviene a modificare l’art. 19, sia eliminando la previsione generale della possibile sospensione dell’attività intrapresa sia introducendo un ulteriore inciso che attribuisce uno specifico potere di sospensione. In particolare, si prevede che in presenza di attestazioni non veritiere ovvero di pericolo per uno degli interessi c.d. rafforzati (ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale), con atto motivato l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa, interrompendo il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

In terzo luogo viene introdotto un nuovo art. 19 bis, rubricato “Concentrazione dei regimi amministrativi”. In particolare si prevede che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sia indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne. A fini di ulteriore semplificazione si prevede poi che se per lo svolgimento di un’attività sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello predetto; se l’attività oggetto di SCIA è condizionata dall’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta la relativa istanza allo stesso sportello cui consegue il rilascio della ricevuta. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’art. 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato.

Infine vengono apportate alcune modifiche: all’art. 20 (aggiunto il riferimento alla decorrenza dei termini dalla data di ricevimento della domanda del privato), all’art. 21 (circa il permanere della responsabilità del funzionario in caso di formazione del silenzio assenso e decorso del termine, in caso di istanze non conformi) ed all’art. 29 (sull’estensione anche di tali ambiti nei confini dei livelli essenziali delle prestazioni).

L’art. 4 prevede l’obbligo di adeguamento di regioni ed enti locali entro il primo gennaio del 2017, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, l. n. 241 del 1990.

 

Fonte: Consiglio di Stato