Definizione della figura e dell’attività di “compro oro”

14 Maggio 2020
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L’art. 1 del d.lgs. 92/2017 ha per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento le definizioni giuridiche di “attività di compro oro”, di “operatore compro oro” e di “cliente”.

Secondo la citata norma, si definisce “attività di compro oro” l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente.

Si definisce “operatore compro oro” il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge n. 7/2000, che esercita l’attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro.

Si definisce, invece, come “cliente” il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l’operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, a cui i medesimi oggetti sono ceduti.

Per “operazione di compro oro” si intende la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati.

Per “operazione frazionata” si intende invece un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal d.lgs.92/2017, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

 

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