Disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro”

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che disciplina l’attività dei “compro oro” in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016

Il decreto introduce una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia.

La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.

I principali interventi sono:

– l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;

– l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;

– la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;

– la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;

– la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).

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