Farmacie, orari regionali “blindati”: anche nei centri storici

14 Aprile 2010
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il trattato CE non osta ad una legislazione regionale che limita le modalita’ di apertura quotidiana, settimanale e annuale delle farmacie. Il trattato non osta neppure ad una legislazione regionale che preveda la partecipazione consultiva delle organizzazioni di categoria nel processo decisionale relativo alla fissazione degli orari e dei periodi di apertura delle farmacie.
L’art. 49 CE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una legislazione regionale che limita le modalità di apertura quotidiana, settimanale e annuale delle farmacie, come quella oggetto della causa principale.
Gli artt. 10 CE e 81 CE devono essere interpretatati nel senso che non ostano ad una legislazione regionale che preveda la partecipazione consultiva delle organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e dell’ordine provinciale dei farmacisti nel processo decisionale relativo alla fissazione degli orari e dei periodi di apertura delle farmacie.
Nel caso di specie la dottoressa è titolare un’antica farmacia, sita in una zona specifica, detta «del Tridente», nel centro storico di Roma.
Tale quartiere, interamente pedonale, si trova nel cuore turistico della capitale. In ragione di tale ubicazione e del rilevante aumento del numero degli utenti nel quartiere durante il periodo estivo di luglio e agosto, la dottoressa ha chiesto all’Azienda USL competente per territorio, l’esonero dal periodo di chiusura estiva per ferie 2006.
Per l’avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE e’ evidente che i casi in cui l’amministrazione deve pronunciarsi su una deroga o su un’esenzione sono di varia natura.
Può anzitutto esistere un divieto o una condizione di applicazione generale rispetto alla quale l’amministrazione deve accordare deroghe o esenzioni, allorché le condizioni previste dalla legge sono soddisfatte.
In tal caso, la concessione della deroga o dell’esenzione è quasi automatica, senza potere discrezionale dell’amministrazione.
Una seconda fattispecie è quella in cui, benché le condizioni richieste per beneficiare di una deroga siano soddisfatte, la sua concessione è lasciata nondimeno alla discrezione dell’amministrazione competente.
Non si tratta di una situazione eccezionale.
L’esercizio di un potere discrezionale di valutazione può risultare necessario, ad esempio, perché non è possibile accogliere tutte le domande di deroga.
Una terza fattispecie è quella in cui la legislazione non precisa le condizioni di rilascio della deroga.
In quest’ultimo caso, il potere di valutazione dell’amministrazione può essere subordinato ad un controllo giurisdizionale di conformità in relazione a principi generali del diritto amministrativo come quelli della parità di trattamento, dell’imparzialità, della proporzionalità e dell’assoluto divieto dello sviamento di potere.
La possibilità di deroga prevista dall’art. 10, n. 2, della legge regionale n. 26/2002 sembra collocarsi a mezza via tra queste due ultime fattispecie.
Essa è subordinata a talune condizioni territoriali e procedurali.
Invero, il fascicolo del procedimento non contiene informazioni precise relative ad eventuali regole in materia di ubicazione geografica degli esercizi farmaceutici nella Regione Lazio.
La stessa osservazione s’impone quanto alla questione sul modo di interpretare la nozione «specifico ambito comunale» nella prassi amministrativa regionale nonché nella giurisprudenza nazionale.
Comunque, non si deve esaminare tale disposizione isolatamente, ma alla luce di tutte le disposizioni della legge regionale n. 26/2002.
In tale prospettiva, si tratta di una disposizione che sembra prevedere modalità particolari, in un determinato caso, tra gli altri, che comporta segnatamente la possibilità di una pianificazione degli orari di apertura in funzione delle circostanze.
Preso isolatamente, l’art. 10, n. 2, della legge regionale n. 26/2002 potrebbe certo essere censurato a causa della sua mancanza di chiarezza e di precisione, ma, considerata alla luce di tutte le disposizioni della legge regionale in questione, tale disposizione è sembrata ragionevole e comprensibile.
L’Avvocato non censura l’unico esempio di applicazione di tale disposizione menzionato nel fascicolo, vale a dire l’esenzione concessa ad una farmacia vicina alla stazione Termini, esaminando tale decisione come indice di un trattamento discrezionale, non oggettivo o discriminatorio.
I motivi per concedere uno status particolare ad una farmacia sita nel punto di raccordo del traffico ferroviario locale, nazionale e internazionale di una metropoli europea non sono necessariamente trasferibili ad una zona turistica come quelle oggetto della causa principale. È necessario valutare la regolamentazione delle ore di apertura e di chiusura nel suo complesso. All’udienza, il rappresentante dell’Assiprofar ha fornito un esempio istruttivo in merito al servizio volontario di guardia notturna che inizia verso le ore 20.
Orbene, il periodo tra le ore 20 e le ore 22 corrisponde al picco di attività delle farmacie di notte, poiché, in tale regione, una buona parte della popolazione attiva rientra al suo domicilio quando le altre farmacie sono già chiuse.
Un’eventuale estensione dell’orario diurno sconfinerebbe sull’intervallo di apertura più redditizio delle farmacie di notte.
Questo rischierebbe di scoraggiare i candidati al servizio volontario notturno dato che i vincoli ad esso connessi non sarebbero più compensati dal beneficio risultante per essi dal privilegio di aprire durante il detto intervallo orario.
A causa del regresso dell’iniziativa privata, diverrebbe necessario ricorrere ad un sistema di guardie obbligatorie.
Quanto infine alla procedura prevista dalla legge regionale n. 26/2002, e segnatamente alle consultazioni richieste, è evidente che esse rientrano nel quadro dell’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione.
La partecipazione delle altre parti non rende di per sé la procedura incompatibile con il diritto dell’Unione.
È necessario tuttavia che la decisione possa essere assoggettata a controllo giurisdizionale, ciò che sembra verificarsi nel caso di specie.

(Corte di Giustizia delle Comunità Europee Conclusioni dell’Avvocato Generale 11/03/2010, n. Causa n. C-393/08)