Giornali e riviste: Tar Lazio frena sulla liberalizzazione

Il TAR Lazio, latina sezione I, con sentenza n. 181 del 2 marzo 2012, accoglie il ricorso contro la delibera con cui la giunta comunale ha “preso atto” dell’avvenuta liberalizzazione del settore della vendita di quotidiani e periodici. Due i motivi del ricorso, entrambi ritenuti fondati dalla Corte.

Nella prima doglianza i ricorrenti lamentano che la delibera doveva essere adottata dal consiglio comunale e non dalla giunta poiché oltre a “prendere atto” di una liberalizzazione dell’attività in questione che sarebbe stata attuata dalla normativa dei cc.dd. decreti Bersani (o meglio dai principi cui essa si ispira), dispone la formale abrogazione di ogni regolamentazione comunale in contrasto con la normativa di liberalizzazione e assoggetta l’attività al regime della dichiarazione di inizio di attività.

Nella seconda doglianza, i ricorrenti sostengono che l’attività di vendita di quotidiani e periodici non rientra tra quelle liberalizzate dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dal d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40. La sezione è ben consapevole che la normativa del d.lg. n. 170 del 2001 pone problemi di compatibilità con il principio della tutela della concorrenza (si veda al riguardo l’Indagine conoscitiva riguardante il settore dell’editoria quotidiana, periodica e multimediale svolta nel corso del 2009 dall’A.G.C.M.) e che quindi tale sistema dovrebbe essere oggetto di una revisione ma è tuttavia chiaro che questa revisione non può che avvenire attraverso una legge che operi una adeguata conciliazione degli interessi che sono coinvolti nel settore..

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