Gli immobili utilizzati dall’agriturismo

23 Aprile 2020
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La questione del riconoscimento della ruralità di un immobile assume grande rilevanza in relazione alle numerose attività di agriturismo sorte recentemente ed esercitanti di fatto attività del tutto analoghe alla somministrazione  e ristorazione svolte dai pubblici esercizi. Infatti talvolta gli immobili utilizzati da qualche Agriturismo non sono riconducibili all’azienda agricola e come tale non assumerebbero il carattere di ruralità che invece la norma nazionale, rappresentata dal D.L n. 557/1993 convertito nella legge 26 febbraio 1994 n. 133, impone.

In linea di principio affinché si possa riconoscere come rurale un fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola, è necessario riscontrare la presenza dei terreni, viceversa non avrebbe senso parlare del concetto stesso di strumentalità.  Così come per affermare la strumentalità all’attività di coltivazione dei terreni è necessario riscontrare la presenza dei terreni , per quanto riguarda gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola, e quindi anche quelli utilizzati dall’imprenditore agricolo nell’agriturismo, si deve accertare che esista l’azienda agricola; ciò significa che devono essere obbligatoriamente presenti terreni e costruzioni che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola, o comunque a quelle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile.

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