IL CASO – somministrazione – alcolici – minori – provvedimento

L’art. 14 ter, comma 2°, della Legge 125/2001 così come modificata dal D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, prevede, in caso di recidiva nella vendita di alcoolici a minori, oltre alla sanzione amministrativa raddoppiata anche la sospensione dell’attività per tre mesi.

A chi compete l’emissione di tale provvediemento di sospensione?

Compete al Prefetto in analogia a quanto indicato all’art. 14, comma 5° della stessa legge nei casi di recidiva nella vendita o somministrazione di alcoolici e superalcoolici nelle aree di servizio delle autostrade?

 

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