IL QUESITO DEL GIORNO – procedimento amministrativo – SCIA – nuove disposizioni

23 Agosto 2016
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A seguito delle modifiche alla L. n. 241/1990 introdotte con D.Lgs. n. 126/2016 il comma 3 dell’articolo 19 di tale legge prevede ora che “Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di…l’Amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa”. Ci si chiede cosa intenda il legislatore per “attestazioni non veritiere” a seguito delle quali sembrerebbe doversi adottare un provvedimento di conformazione dell’attività (al quale si fa riferimento con il termine “atto motivato”) in questo caso con sospensione della medesima. Ciò risulta contrastante con quanto tuttora prevede l’articolo 21 che invece non ammette conformazione in presenza di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni. La differente terminologia è evidente, ma qual è la differenza tra queste ultime attestazioni (false) e le “attestazioni non veritiere” per le quali si ammette la conformazione?

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