IL QUESITO DEL GIORNO – Somministrazione – Circolo privato – Attività pubblica

» Quesito

1 Il presidente di un circolo privato comunica con apposita modulistica di avere intenzione di fare una manifestazione aperta al pubblico con meno di 200 persone utilizzando gli spazi del circolo per l?intrattenimento musicale nonchè per il servizio di ristoro e per i servizi igienici. E? compatibile utilizzare gli stessi locali? Come si deve comportare l?ufficio comunale che riceve questa comunicazione? Quali sanzioni applicare nel caso specifico?
2 Un circolo ricreativo culturale sportivo senza scopo di lucro che opera su immobile comunale organizza con frequenza (12 all’anno) manifestazioni aperte al pubblico (cene a tema, teatro, feste danzanti, eventi sportivi). Per tali occasioni vengono usati bar e cucina distinti dagli spazi utilizzati abitualmente dai soci. E? compatibile con le finalità statutarie che sia lo stesso presidente a organizzare tali manifestazioni? esiste un numero massimo di eventi aperti al pubblico che possono essere realizzati? Quali sanzioni applicare nel caso specifico?

» Risposta

Il circolo privato, entro certi limiti, può svolgere attività di somministrazione ed anche di trattenimento solamente a favore dei propri associati; nell’ipotesi che tale attività, nel caso di specie somministrazione e trattenimento, sia rivolta ad un pubblico indiscriminato sarà necessaria la presentazione di una SCIA per somministrazione temporanea in occasione di una manifestazione e quindi ottenere il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS previa verifica della commissione di vigilanza ovvero previo parere della medesima espresso sulla base della certificazione del tecnico abilitato iscritto all’albo. Non vi sono limiti imposti da una normativa specifica al numero di queste attività, salvo una indicazione eventuale nel regolamento comunale; i limiti sono posti dalla normativa fiscale e quindi nella regolarità della dichiarazione effettuata con modello EA; di fatto il circolo deve rientrare nell’art.148 TUIR per non perdere agevolazioni fiscali Nell’ipotesi che non sia prevista la possibilità di svolgere le attività di cui al quesito il SUAP che riceve la SCIA dovrà respingerla, si rammenta che il trattenimento non può essere attivato con SCIA, salvo che non sia del tutto occasionale e non ripetitiva e che sia già stato espresso il parere di agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS- Si consiglia anche la lettura del D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504, dove sono precisati anche i limiti per attività fuori locali del circolo stesso.

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