IL QUESITO DEL GIORNO – Somministrazione – Trattenimento – Festa privata

» Quesito

Un privato affitta di volta in volta un locale ai vari richiedenti per lo svolgimento di serate danzanti con presenza di DJ ed anche il consumo di cibi e bevande fatti arrivare da una ditta di catering. Premesso che se le feste non sono private è necessaria l’autorizzazione ex artt. 68 e 80 TULPS, come si inquadra la somministrazione non essendo quel locale “domicilio del consumatore”? L’affittuario che organizza la festa , se non fa servizio assistito ma si limita a lasciare il cibo e le bevande su un tavolo e gli avventori si servono da soli e si portano i piatti al loro tavolo o lo consumano in piedi, ha bisogno di qualche autorizzazione? Ci vuole la notifica sanitaria? A nome di chi?

» Risposta

Due sono gli aspetti da valutarsi: l’attività di intrattenimento e la somministrazione. Per quanto attiene all’attività di intrattenimento si precisa che la Corte costituzionale, con sentenza del 9 aprile 1970, n. 56, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 del T.U.L.P.S. nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali occorra la licenza del Questore e quindi per il caso proposto nel quesito, se l’attività di intrattenimento è svolta in luogo non accessibile al pubblico ma solo agli invitati di una festa privata e quindi non vi è alcun carattere di imprenditorialità non è richiesta la licenza di cui all’art.68 del TULPS. Rimane però un dubbio per quanto attiene all’agibilità del locale, ex art. 80 del TULPS che, a parere di chi scrive ne va valutata la necessità, indipendentemente dal rilascio della licenza di cui all’art.68 del TULPS per tre ordini di fattori. In primo luogo la sentenza della Corte Costituzionale è del 1970 e nulla dispone per l’art. 80 del TULPS che dal legislatore del 1931 era condizione imprescindibile per il rilascio della licenza di pubblico spettacolo che andava comunque sempre rilasciata. In secondo luogo, con l’emanazione del DPR n. 616/1977 che ha trasferito funzioni amministrative ai Comuni l’art. 19, comma 1, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilasciare “9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art. 80”, dando a questa procedimento verosimilmente uno status di licenza di polizia autonoma. Da ultimo, ma non per importanza, la sicurezza delle persone che assistono ad uno spettacolo o partecipano ad un intrattenimento deve essere prioritaria rispetto al carattere della imprenditorialità dello spettacolo. Nel caso specifico, se la locazione non avviene in modo occasionale ma in modo continuativo, riteniamo necessaria la verifica di agibilità del locale ai sensi dell’articolo 80 del TULPS che dovrebbe essere ottenuta dal titolare dell’immobile (si ripete che comunque è un’interpretazione di chi scrive). Per quanto attiene alla somministrazione riteniamo che si dovrebbe trattare di attività di catering ovvero somministrazione al domicilio del consumatore che deve essere svolto da una azienda esplicitamente autorizzata all’esercizio di tale attività. Si rammenta che nella Risoluzione Ministero dell’industria commercio e artigianato 11/11/1998 prot.556099, il ministero ha fatto presente “ l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è imputabile al soggetto che si limita ad affittare “i saloni e il giardino della propria abitazione (…) a persone fisiche che usano la suddetta (…) per particolari cerimonie quali: matrimoni, lauree, feste dei 18 anni”, rivolgendosi a “ditte di catering regolarmente autorizzate che portano e somministrano a propria cura quanto concordato con il locatario”. Quanto sopra, fermo restando, ovviamente, il carattere di sporadicità della locazione, il possesso dell’autorizzazione ex art.3, comma 6, della legge 25.8.1991, n.287 da parte della ditta che esercita la somministrazione nell’immobile, nonché il rispetto di tutti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari prescritti da altre disposizioni normative che ne possano condizionare l’uso da parte del locatario”.

 

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