IL QUESITO DEL GIORNO – Trattenimento – Agibilita’ – Verifiche

18 Febbraio 2016
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Quesito

Il titolare di un locale di pubblico spettacolo ha comunicato la cessazione e riconsegnato le licenze di cui all’art.68 e 80 Tulps. Il proprietario dell’immobile intenderebbe affittare di nuovo il locale ad un soggetto che vorrebbe riavviare dichiarando di non avere apportato modifiche al locale, quindi senza sopralluogo della Ccvlps. A parere di questo Suap invece, essendo state riconsegnate le licenze, per le quali non è previsto subentro essendo licenze di PS, l’attività deve essere riattivata con sopralluogo della Ccvlps. Si evidenzia che il proprietario dell’immobile non risulta essere nemmeno attivo in Camera di Commercio e la licenza di agibilità e’stata rilasciata da più di 5 anni.

Risposta

La certificazione di agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS rilasciata sulla base del parere espresso dalla commissione di vigilanza, previsto dall’articolo 141 comma 1 lettera a) del regolamento del TULPS, é relativo all’immobile, alle attrezzature, agli arredi ed alle dotazioni di sicurezza dell’immobile stesso e non é stato emanato in relazione al suo conduttore; chi sia a conoscenza che non sono state effettuate modifiche potrà dichiarare nella forma autocertificativa che niente é cambiato rispetto alla precedente espressione del parere della commissione e quindi, sussistendo i rimanenti requisiti personali si potrebbe rilasciare la licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS. Il fatto che il parere della commissione risalga a 5 anni or sono non comporta obbligatoriamente una ulteriore verifica ma se il presidente della commissione di vigilanza lo ritiene opportuno potrà nominare la commissione ristretta incaricandola di accertare la permanenza dei requisiti (art.141-bis ultimo comma del reg. d’es. TULPS).
I proprietario dell’immobile, che verrà poi adibito a trattenimento pubblico da altro soggetto impresa, non ha alcun obbligo di iscriversi al registro delle imprese essendo il proprio intervento limitato a concedere in locazione l’immobile stesso e non l’azienda, al pari di un comune immobile da utilizzare per l’esercizio di una attività commerciale o di somministrazione.