La disciplina dell’agriturismo in Lombardia (parte II)

Sotto il profilo strutturale, la legge regionale lombarda sull’Agriturismo contiene una importante declaratoria all’articolo 154 che individua i locali da destinare ad attività agrituristiche in tutti gli edifici in possesso del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all’attività agrituristica non comprometta l’esercizio dell’attività agricola.

I suddetti edifici rurali sono compatibili con ogni destinazione d’uso prevista dagli strumenti urba­nistici comunali e sovracomunali.

Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ri­strutturazione edilizia, di restauro e risanamento conserva­tivo e attraverso ampliamenti necessari all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. E’, altresì, consentito, per una sola volta, l’ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento desti­nata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agritu­ristica risultante dal certificato di connessione.

Si deve segnalare infine come il comma 4 dell’articolo 154 preveda che nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti ur­banistici generali sono ammessi l’approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazio­ne di locali tecnici e di servizi igienici accessori da destina­re alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.

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