LA SENTENZA – Attività di revisione di veicoli pesanti – Partecipazione dei privati al procedimento – Omissione avviso d’inizio del procedimento – Rilascio del permesso di costruire

La mancata partecipazione procedimentale dei privati non determina automatica violazione di legge laddove questa risulti irrilevante i fini del provvedimento finale.

Il TAR Lazio  ha stabilito che la norma sulla “partecipazione procedimentale” ed i connessi principi debbono essere interpretati ed applicati in modo non formalistico, ma sostanziale, con la conseguenza che la eventuale violazione sul surrichiamato disposto normativo non determina la illegittimità del provvedimento assunto tutte le volte in cui il contenuto di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso e che l’omissione dell’avviso dell’inizio del procedimento nei confronti di tutti quei soggetti astrattamente e potenzialmente interessati a parteciparvi è giuridicamente irrilevante se è comprovato che nessun serio apporto collaborativo sarebbe stato in grado di offrire il privato interessato e quando il contenuto del provvedimento emanato non sarebbe stato diverso, anche con la partecipazione degli interessati, ovvero anche quando questi ultimi non provino che quella violazione o omissione non ha consentito la completa emersione degli interessi privati in gioco.

 

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