La vendita di cose antiche ed usate

Articolo di Elena Fiore e Miranda Corradi

Per effettuare la vendita di oggetti usati occorre, in primo luogo, un titolo abilitante alla vendita di prodotti del settore non alimentare, indipendentemente che questi siano nuovi o usati e quindi una SCIA per esercizio di vicinato, come indicato dalla voce n. 1 della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, ovvero una autorizzazione-silenzio assenso per media o grande struttura di vendita, come previsto dalle voci nn. 7 e 17 della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016.

Il d.lgs. n. 222/2016, all’art. 6, ha abrogato l’art. 126 del t.u.l.p.s. che disponeva: “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza”.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 del t.u.l.p.s. si applicavano al commercio di cose usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.

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