L’allegato tecnico al DPR 160/2010 non misura l’idoneità del SUAP

Articolo di Domenico Trombino

Per quanto sia di palmare evidenza che in dieci anni lo sviluppo tecnologico abbia fatto scorrere ere geologiche, ci chiediamo se effettivamente l’allegato tecnico al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito Regolamento) sia da considerarsi superato, tanto da doverlo integralmente riscrivere, oppure soltanto modificare e/o integrare, a Regolamento invariato, atteso, in ogni caso, che la conformità a quanto stabilito da quest’ultimo non si misura soltanto sulla funzionalità del SUAP … telematico.

Per rispondere è opportuno considerare la questione dell’idoneità del SUAP, in base ai requisiti previsti, ciò che ci impone di muovere dal suo ambito di competenza: l’inciso del primo comma dell’art. 2 del medesimo provvedimento  – “ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59” – a chiusura di una disposizione che include “tutti i procedimenti” aventi a oggetto l’esercizio e/o gli interventi sull’impianto, lo rende in concreto illimitato, posto altresì che non coincidono le attività escluse dal legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in epigrafe Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e dall’ambito d’applicazione del Regolamento, secondo quanto dispone il quarto comma dell’ art. 2.

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