L’anomalia del “sequestro cautelare”, previsto dall’articolo 116, comma 4, della LR Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)

10 Maggio 2019
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Pubblicata sul BURT n. 53, del 28 novembre 2018, la Legge regionale Toscana, 23 novembre 2018, n. 62, recante il “Codice del Commercio”, ha ormai definitivamente soppiantato – tra l’altro – la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.

Molte e rilevati sono le novità, tuttavia, in questa sede intendo porre l’attenzione su un tema –apparentemente secondario- di interesse prevalente per gli operatori di polizia municipale della Regione Toscana e di quanti esercitino, per caduta funzionale, le prerogative di cui agli artt. 18-20 della Legge 689/1981, nei comuni della predetta Regione.

Mi riferisco alla disciplina del sequestri, con particolare riguardo alla previsione dell’articolo 116 comma 4, della menzionata L.R. 62/2018, secondo cui:

“Nei casi di cui ai commi 2 (1) e 3 (2) , lettere a), b) e d), si procede al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci”.

 

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