Le norme nazionali sulla commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabile (shoppers)

Con l’articolo 1, comma 1130, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) sono state inserite nell’ordinamento nazionale le prime norme finalizzate a vietare la commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci (cosiddettishoppers).
L’indeterminatezza della citata norma (su cui era intanto intervenuta la proroga per la sua attuazione, disposta dall’art. 23, comma 21-novies, del D.L. 78/2009) ne ha però impedito l’attuazione.
Sul punto è poi intervenuto l’articolo 2 del D.L. 2/2012, che ha previsto la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione degli shoppers non biodegradabili, limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all’emanazione – entro il 31 dicembre 2012 – di un decreto interministeriale di natura non regolamentare. Il comma 4 dell’art. 2 del D.L. 2/2012 ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie, nelle ipotesi di inosservanza del divieto di commercializzazione di sacchi non conformi a quanto prescritto dal medesimo articolo 2, che saranno applicabili solo a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione del predetto decreto interministeriale (secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 30, del D.L. 179/2012).
Tale decreto interministeriale, pur essendo stato emanato in data 18 marzo 2013 (e pubblicato nella G.U. del 27 marzo 2013), non è tuttavia entrato in vigore.
Visto il contenzioso a livello europeo, l’art. 6 di tale decreto ha infatti disposto che “Il presente decreto è sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa”.
Lo scenario è mutato con l’entrata in vigore dell’art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 91/2014, che ha dato il via, a partire dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 116/2014, di conversione del D.L. 91), all’applicazione della sanzioneamministrativa pecuniaria prevista, dall’art. 2, comma 4, del D.L. 2/2012, per la commercializzazione:
• di sacchi per l’asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002 (dal titolo “Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”);
• nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto interministeriale 18 marzo 2013(dal divieto di commercializzazione, secondo quanto stabilito da tale decreto, sono esclusi i sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri).
La misura della sanzione può variare da 2.500 euro a 25.000 euro e può essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.
Il via libera da parte dell’Unione europea è di fatto stato sancito dall’emanazione delladirettiva 2015/720/UE che contiene una serie di modifiche alla direttiva 94/62/CE (c.d. direttiva imballaggi) finalizzate alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. In particolare l’art. 1 della direttiva ha inserito il paragrafo 1-bis nel testo dell’art. 4 della direttiva imballaggi, che consente agli Stati membri di adottare “le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l’introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazionein deroga all’articolo 18, purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie”.
Nel more del recepimento della direttiva 2015/720/UE, l’art. 23, comma 1, lettera a), n. 2), della L. 115/2015, che contiene una norma finalizzata a garantire l’immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del cd. Codice dell’ambiente e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE (nuovo comma 3-bis dell’articolo 217 del D.lgs. 152/2006), ha specificato che sono fatte salve le ipotesi di deroga previste dalla medesima direttiva imballaggi o da altre disposizioni dell’ordinamento europeo.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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