Legge di stabilità: certificati e dichiarazioni sostitutive

La legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, all’art.15 ha previsto “orme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”.
Le nuove disposizioni prevedono forme di semplificazione di procedimenti amministrativi al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei privati. In particolare viene modificato l’art.40 del DPR 445/2000 nel quale viene introdotta questa novità: Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).
Questa nuova disposizione, di fatto, costituisce un consolidamento di un principio già esistente nel DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, con l’obiettivo di contenere ancora di più l’obbligo di certificazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Le amministrazioni pubbliche devono ottenere d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

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