Liguria: differimento disposizioni in materia di strutture turistico ricettive

14 Maggio 2008
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Con la legge regionale n. 10 del 28 aprile 2008 (pubblicata in G. U. n. 4 del 29 aprile 2008) è stata sospesa l’applicazione degli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 della legge regionale n. 2/2008, recante “Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari. La sospensione avrà durata fino alla emanazione degli specifici regolamenti attuativi. Pertanto, non appena verranno approvati i regolamenti attuativi approfondiremo gli specifici argomenti. Nel frattempo non saranno applicabili le sanzioni previste dal nuovo testo unico ma, le sanzioni previste dalla legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 recante “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere&rdquo.

>> L.R. 28 aprile 2008, n. 10 (Art. 15 – Differimento di applicazione di norme)