Lombardia: adottata nuova ordinanza con misure di contenimento virus

Articolo di Daniela Tedoldi

Proseguendo l’azione di contrasto alla diffusione del virus ed in preparazione della riapertura totale delle attività , la regione Lombardia adotta l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020. L’ordinanza si prefigge di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e di assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione specificando che con tale Ordinanza la regione ha ritenuto di adottare ulteriori misure più restrittive di prevenzione igienico-sanitaria rispetto a quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 . Ricordiamo in proposito che il potere di ordinanza regionale, finalizzato all’adozione di misure più restrittive di quelle statali e funzionali alla tutela della salute trova ad oggi il suo fondamento legale negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché negli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998 .

Il contenuto dell’atto in questione prevede che i datori di lavoro osservino particolari prescrizioni ed in particolare che il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Il controllo deve avvenire anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.

Le persone che risulteranno con temperatura superiore a 37,5 dovranno essere momentaneamente isolate ma non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

L’ordinanza  prevede inoltre la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

Le disposizioni dell’ordinanza producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine che potrebbe essere disposta con successiva Ordinanza.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dall’Ordinanza n. 546, restano ferme le disposizioni adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. Da sottolineare infine che il mancato rispetto delle misure previste dall’Ordinanza regionale n. 546 viene sanzionato in base a quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Il citato articolo 4 prevede che salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 19 convertito, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’.

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