Lombardia: modificata la disciplina agrituristica

Con regolamento 19 dicembre 2011 n. 7 la regione Lombardia modifica il Reg. reg. 6 maggio 2008 n. 4, recante “Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Regolamento regionale 19 dicembre 2011, n. 7Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 4 «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»

LA GIUNTA REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

emana il seguente regolamento regionale:

Art. 1 – (Modifiche al r.r. 4/2008)

1. Al regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 4 «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)» sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, è così sostituita:
« c) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la segnalazione, funzionale all’avvio dell’attività, da presentare al comune dove ha sede l’immobile destinato all’attività agrituristica, ai sensi dell’articolo 154 della l.r. 31/2008.»;
b) alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 2, dopo la parola «locale» sono aggiunte le parole «dell’azienda agrituristica»;
c) alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2, la parola «alimenti » è sostituita dalle parole «prodotti propri»;
d) dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti:
«l bis) ristorazione fredda, fornitura di cibi preparati anche attraverso griglie esterne e spiedi ma senza l’utilizzo dei fuochi della cucina aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 157 della l.r. 31/2008 e del numero dei pasti riconosciuti dal certificato di connessione;
l ter) ospitalità, l’accogliere, il dare alloggio ad ospiti in camere, in spazi comuni, o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori.»;
e) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
«1 bis. I servizi agrituristici di cui al comma 5 sono svolti direttamente dall’operatore agrituristico, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, nel limite previsto dal comma 2 dell’articolo 151 della l.r. 31/2008.»;
f) al comma 3 dell’articolo 3 sostituire le parole «può presentare » con la parola «presenta»;
g) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 è così sostituita:
«c) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture facenti parte dei fabbricati aziendali, compresa l’abitazione dell’operatore agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al giorno. I pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all’articolo 5, non somministrati nei giorni di effettiva apertura, possono essere cumulati settimanalmente, fermo restando il numero massimo di quaranta pasti al giorno e la ricettività massima consentita alle strutture aziendali.»;
h) dopo il comma 3 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Ai fini della definizione di agriturismo in forma familiare, l’ospitalità resa nelle forme di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non può superare complessivamente il limite massimo di dieci persone al giorno.»
i) al comma 4 dell’articolo 3 sostituire le parole «può presentare » con la parola «presenta»;
j) la lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 è così sostituita:
«b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di centosessanta pasti al giorno. I pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all’articolo 5, non somministrati nei giorni di effettiva apertura, possono essere cumulati settimanalmente, fermo restando il numero massimo di centosessanta pasti al giorno e i limiti di ricettività massima consentita alle strutture aziendali;»
;k) la lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 è così sostituita:«a) la degustazione in azienda di prodotti propri;»l) la lettera b) del comma 5 dell’articolo 3 è così sostituita:
«b) l’organizzazione, da parte dell’operatore agrituristico, di attività ricreative, culturali, seminariali, sociali-educative e naturalistico-ambientali, quali:
1) esposizione, nell’ambito dell’azienda agrituristica, di raccolte di oggetti, libri o materiale divulgativo relativi alle tradizioni rurali;
2) formazione e divulgazione culturale in materia di civiltà rurale e tradizione locale;
3) corsi di cucina sulla tradizione rurale;
4) corsi per eno-amatori e per assaggiatori di prodotti tipici ed enogastronomici locali;
5) attività seminariali;
6) ospitalità e organizzazione di iniziative ricreative o celebrative;
7) iniziative che abbiano luogo sul reticolo idrico e navigabile con utilizzo degli spazi aziendali attrezzati;
8) attività volte alla valorizzazione del patrimonio storico o culturale presente nell’ambito dell’azienda o anche nelle vicinanze, compresi i monumenti di interesse naturalistico, artistico ed architettonico;
9) accompagnamento e presentazione di percorsi e punti di osservazione della fauna e della flora autoctona e fornitura di materiale didattico e di osservazione;
10) disponibilità in azienda di biblioteca a soggetto naturalistico e videoproiezioni;»;
m) al punto 1 della lettera c) del comma 5 dell’articolo 3 la parola «discipline» è sostituita dalla parola «attività» e le parole «impianti o» sono soppresse;
n) al punto 2 della lettera c) del comma 5 dell’articolo 3 le parole «pratiche sportive» sono soppresse;
o) al punto 3 della lettera c) del comma 5 dell’articolo 3 la parola «utilizzare» è sostituita dalla parola «organizzare»;
p) dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:
«d bis) lo svolgimento di attività di prelievo ittico all’interno delle aziende agricole utilizzando bacini artificiali già esistenti;»;
q) al punto 1 della lettera e) del comma 5 dell’articolo 3, dopo la parola «idrico» sono inserite le seguenti parole «o specchio d’acqua»;
r) al punto 1 della lettera f) del comma 5 dell’articolo 3, dopo le parole «di proprietà» sono inserite le seguenti «fino ad un numero massimo di 50 capi adulti, utilizzando allo scopo almeno una quota non inferiore al 50% di unità foraggere di propria produzione,»;
s) al punto 1 della lettera i) del comma 5 dell’articolo 3, la parola «realizzazione» è sostituita dalla parola «organizzazione»;
t) al punto 3 della lettera i) del comma 5 dell’articolo 3, la parola «fattoria» è sostituita dalla parola «azienda»;
u) al punto 5 della lettera i) del comma 5 dell’articolo 3, dopo la parola «rurale» sono inserite le seguenti: «. L’esercizio di queste attività è comunque subordinato al rispetto delle normative di settore;»;
v) dopo il punto 5 della lettera i) del comma 5 dell’articolo 3 sono inseriti i seguenti punti:
«6) organizzazione di attività di agrinido e agriasilo, anche in convenzione con comuni, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore, organizzazioni religiose, da svolgersi ai sensi dell’articolo 157 della l.r. 31/2008. L’esercizio di queste attività è comunque subordinato al rispetto delle normative di settore;
7) organizzazione di campi estivi, eventualmente residenziali, anche in convenzione con comuni, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore, organizzazioni religiose, da svolgersi ai sensi dell’articolo 157 della l.r. 31/2008. L’esercizio di queste attività è comunque subordinato al rispetto delle normative di settore;8) organizzazione di attività finalizzate all’intrattenimento e all’aggregazione di persone della terza età, anche in convenzione con comuni, enti del terzo settore, organizzazioni religiose, da svolgersi ai sensi dell’articolo 157 della l.r. 31/2008. L’esercizio di queste attività è comunque subordinato al rispetto delle normative di settore;»;
w) la lettera j) del comma 5 dell’articolo 3 è così sostituita:
«j) fattoria del benessere, organizzazione di attività per la cura e il benessere psico-fisico della persona, con utilizzo di prodotti di propria produzione e spazi aziendali, così come specificato in apposite linee guida regionali. Per lo svolgimento di questa attività gli operatori devono essere in possesso di idonei attestati di qualifica.»;
x) il comma 1 dell’articolo 4 è così sostituito:
«1. Al fine di identificare il livello qualificativo conseguito dall’azienda, la Regione adotta apposito logo che viene riportato nel marchio di riconoscimento.»;
y) il comma 3 dell’articolo 4 è così sostituito:
«3. La Giunta regionale adotta, in attuazione delle disposizioni nazionali in materia, un sistema di classificazione delle strutture agrituristiche.»;
z) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 dopo la parola «agroalimentari» sono inserite le seguenti: «già in essere al momento della richiesta del certificato di connessione»;
aa) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 è così sostituita:
«e) una relazione puntuale dell’attività programmata.»;
bb) al comma 7 dell’articolo 5 dopo la parola «provincia», è inserita la seguente «almeno»;
cc) dopo il comma 1 dell’articolo 6 è inserito il seguente comma:
«1 bis. Per le società, la domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici può essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato. In ogni caso il soggetto individuato deve essere quello che ha la concreta responsabilità di gestire l’attività agrituristica.»;
dd) al comma 4 dell’articolo 7 dopo la parola «rilasciate» la parola «da» è soppressa e sono inserite le seguenti parole: «dalle competenti amministrazioni di»;ee) al comma 2 dell’articolo 8 le parole «così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 1995, n. V/69319 (L.r. n. 3 del 31 gennaio 1992 ‘Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio rurale’. Art. 9 – approvazione dei prototipi di segnaletica stradale ed aziendale per le imprese agrituristiche)» sono sostituite dalle parole «così come previsto da specifica deliberazione della Giunta regionale» e le parole «specificando se in forma familiare o aziendale,» sono soppresse;
ff) al comma 3 dell’articolo 8 la parola «agriturismo» è sostituita dalla parola ««Agriturismo»» e dopo la parola «esclusiva» sono aggiunte le parole «e non può essere associata alla denominazione di altre attività»;
gg) il comma 1 dell’articolo 9 è così sostituito:«1. L’operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e le tariffe praticate, nonché la provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande, ad esclusione di quelli non compresi alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 157 della l.r. 31/2008.»;
hh) alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 10, dopo la parola «professionisti» sono inserite le parole «o in allevamenti ittici di aziende agricole»;
ii) la lettera d) del comma 4 dell’articolo 10 è così sostituita:
«d) i prodotti acquistati direttamente da artigiani che utilizzano materie prime di origine locale;» ;
jj) al comma 6 dell’articolo 10, l’ultimo periodo è soppresso;
kk) dopo il comma 6 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:«6 bis. Le disposizioni del comma 6 possono essere derogate:
a) per quanto attiene al numero dei pasti, per un massimo di dieci eventi o iniziative all’anno, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 157 comma 1 della l.r. 31/2008 e avuto riguardo alla ricettività massima consentita dalle strutture aziendali, purché tali eventi siano comunicati al comune con almeno quindici giorni di anticipo;b) per quanto attiene alle giornate di apertura, per un massimo di dieci giorni l’anno, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 157 comma 1 della l.r. 31/2008 e previa comunicazione al comune con almeno quarantotto ore di anticipo. In caso di motivata impossibilità la comunicazione può essere effettuata entro le successive quarantotto ore.»;
ll) al comma 7 dell’articolo 10, dopo la parola «limite» sono aggiunte le seguenti: «massimo dei pasti previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 3 e avuto riguardo alla ricettività massima consentita dalle strutture aziendali.» e le parole «dei centosessanta pasti al giorno.» sono soppresse;
mm) al comma 8 dell’articolo 12 le parole «nei locali» sono sostituite dalla parole «in tutti i locali»;
nn) al comma 10 dell’articolo 12, la parola «realizzata» è sostituita dalla parola «utilizzata»;
oo) al comma 1 dell’articolo 14, le parole «di agriturismo in forma familiare» sono sostituite dalla parola «agrituristiche»;
pp) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 17, le parole «di un intero anno» sono sostituite dalle parole «dell’ultimo anno fiscalmente chiuso.».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia-

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