L’ordinamento fondamentale del lavoro agile attraverso le norme derogate dalla disciplina emergenziale

31 Marzo 2020
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Almeno nell’immediato “dopo-guerra” al Covid-19, salvo improbabili interventi del legislatore, (più!) strutturali rispetto a quelli precipitati sull’ordinamento previgente, con la profluviante (notturna) decretazione d’urgenza di questi ultimi tempi, riavremo quelle stesse norme. Il contesto, tuttavia, sarà stato forgiato non già da un’insignificante sperimentazione, quale quella introdotta dall’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, ma dalla pratica di alcuni mesi, tesa esclusivamente a garantire i servizi pubblici (in senso ampio intesi), come tale, non contaminata da altre istanze, pur legittime, quali quelle inerenti il contenuto degli accordi fra datore e lavoratore, il trattamento economico, il controllo da parte del datore di lavoro stesso, le misure di prevenzione in materia di sicurezza e l’assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali, il che ne renderà particolarmente attendibile l’esito, sotto il profilo della resa del lavoro agile meramente inteso.

 

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