Non punibilità dei reati lievi

25 Marzo 2015
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015, è stato pubblicato il Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”. Il decreto inserisce nel Codice penale l’art.131-bis (Esclusione  della punibilità per particolare tenuità del fatto). Questo nuovo articolo stabilisce che tutti i reati per i quali è prevista una pena edittale massima di 5 anni o una sanzione pecuniaria, sola o congiunta, quando contraddistinti da offesa di “particolare tenuità” e a fronte di comportamenti non abituali, possano essere dichiarati, in ogni fase e grado del giudizio, non punibili.
Le parti offese dal reato però potranno comunque richiedere il risarcimento danni in sede civile e, ovviamente, di opporsi all’archiviazione o all’assoluzione.