Nuove regole per assegni, libretti al portatore e denaro contante

Dal prossimo 30 aprile cambieranno alcune regole fondamentali per assegni, libretti al portatore e denaro contante.
Secondo, infatti, quanto stabilito in particolare dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” dovranno essere applicate più severe norme antiriciclaggio, che garantiscono maggiore trasparenza e tracciabilità delle somme in movimento. Gli assegni superiori a 5.000 Euro dovranno indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario e dovranno essere sempre contrassegnati con la dicitura “non trasferibile”, tanto che i nuovi blocchetti emessi dagli istituti bancari e dalle Poste avranno su ogni assegno questa scritta già stampigliata.
Comunque, come chiarito da una circolare del Ministero dell’Economia, chi avesse ancora i vecchi libretti potrà continuare ad usarli, fino al loro esaurimento. Basterà solo scrivere sull’assegno “non trasferibile” a penna. I così detti “assegni liberi”, invece, diventeranno più costosi, perché si dovrà pagare una tassa di 1,50 Euro per ciascuno di essi (non per un blocchetto!) e chiederli per iscritto. Per di più, ogni girata dovrà assolutamente avere, oltre la firma, anche il codice fiscale del girante stesso, senza cui l’assegno non potrà essere pagato. In questo modo il suo potere di circolare sarà notevolmente ridotto. Mentre gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del titolare del conto, cioè quelli intestati “a me medesimo”, potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste, ma non più ad altri. La clausola di non trasferibilità sarà valida anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.
Chi non rispetterà le nuove regole dovrà pagare una sanzione, che potrà arrivare fino al 40% dell’importo dell’assegno irregolare. Sempre dal 30 aprile i libretti al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a 5.000 Euro. I vecchi libretti con cifre pari o superiori a questo limite dovranno essere messi in regola entro il 30 giugno 2009, altrimenti si rischia una multa che potrà andare dal 10 al 20% dell’importo del libretto in questione. Si potrà scegliere se prelevare la somma in più e metterla su di un altro libretto, se estinguerli o ancora se trasformarli in libretti di tipo nominativo. Nel caso in cui si dovesse cedere il libretto al portatore ad un altro, si sarà obbligati a comunicarlo, entro 30 giorni, alla banca od alle Poste, scrivendo in chiaro i dati identificativi del nuovo portatore e la data del trasferimento. Il decreto sottolinea che sia le banche, sia le Poste sono tenute a dare ampia informazione di queste nuove regole per i libretti al portatore. Per quanto riguarda i contanti, invece, dal 30 aprile di quest’anno si potrà trasferire al massimo una somma di 5.000 Euro, contro i 12.500 permessi sino ad ora, tramite banche, istituti di moneta elettronica o le Poste; ma tale limite si riduce a soli 2.000 Euro in caso il denaro contante venga trasferito tramite quegli operatori che svolgono attività di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, cioè i “money transfers”. L’articolo 50 del decreto legislativo, infine, vieta tassativamente l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in modo anonimo o con intestazione fittizia, anche presso Stati esteri. Queste nuove regole rappresentano solo una parte del lungo ed articolato Dlgs n. 231/2007, che sancisce tra le altre cose la nascita presso la Banca d’Italia dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), per svolgere compiti di controllo dei flussi di danaro, prescrive obblighi precisi sul controllo dei clienti per chi gestisce le case da gioco (come ad esempio la verifica dell’identità quando si cambiamo “fiches” per più di 2.000 Euro) e prevede l’obbligo di tenere un archivio unico informatico in cui conservare, in modo accentrato, tutte le informazioni acquisite attraverso le previste operazioni di identificazione e registrazione.

>> D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

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