Ordinanza di regolamentazione degli orari delle sale giochi

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I – Sentenza 9 maggio 2013, n. 1182

È illegittima l’ordinanza avente ad oggetto “sale giochi, regolamentazione orari e disposizioni varie” con la quale il Sindaco, per prevenire l’allarme sociale derivante dal sempre più frequente ricorso ai giochi a scommessa da parte dei più giovani, ha disposto limitazioni orarie all’utilizzo e funzionamento dei predetti apparecchi da gioco, disponendo, in particolare, che il loro funzionamento sia consentito esclusivamente nella «fascia oraria massima» ricompresa tra le ore 13:00 e le ore 22,30. Infatti, seppure non possa escludersi a priori che il potere di disciplina degli orari previsto dal comma 7 dell’art. 50 del t.u.e.l. sia ancora esercitabile in relazione ai pubblici esercizi, fra i quali rientrano le sale giochi (TAR Lombardia, Brescia, 31.8.2012, n. 1484; TAR Lombardia, sez. I, 20.12.2012, n. 3165; TAR Lombardia, sez. I, 3.11.2013, n. 296), allo stesso non può essere riconosciuta una portata illimitata che ne consenta l’esercizio per qualsivoglia tipo di interesse che i responsabili delle amministrazioni locali ritengano utile proteggere. Si tratta, infatti, di una norma il cui fondamento riposa sulla esigenza di “armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” e che deve, quindi, essere diretta a sincronizzare gli orari di apertura al pubblico di sportelli pubblici e servizi privati con le disponibilità orarie della utenza interessata a fruirne. Esulano, pertanto, dal suo ambito di applicazione finalità di tutela della incolumità, salute, della quiete pubblica, atteso che a fronte di tali esigenze il sindaco può ricorrere soltanto al diverso potere di ordinanza contingibile ed urgente, qualora ne sussistano gli estremi (TAR Umbria, Perugia, sez. I, 20.4.2012, n. 119; TAR Toscana, sez. II, 28.3.2012, n. 629) fatti sempre salvi i poteri sanzionatori di cui il comune dispone nel caso di violazione delle leggi o dei propri regolamenti. Pertanto, il potere in questione non può essere esercitato in funzione delle esigenze di assicurare gli obblighi di frequentazione scolastica dei minori, di regolare deflusso del traffico, o di far rispettare i limiti sonori previsti dai vigenti piani di zonizzazione acustica, essendo altri gli strumenti giuridici preordinati al raggiungimento di tali finalità. In ogni caso, anche a voler ammettere in astratto la possibilità di ricorrere al potere di disciplina degli orari in funzione della tutela dei predetti interessi, ciò dovrebbe essere il frutto di un’accurata a documentata istruttoria che mettesse in evidenza quali siano le specifiche esigenze della collettività locale che rendano necessaria la limitazione degli orari in cui è possibile offrire determinati servizi.

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