ORDINANZA SINDACALE – Ordinanza del Sindaco “anti-volantinaggio”

È illegittima l’ordinanza emessa dal Sindaco nella parte in cui vieta “la distribuzione di volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci o negli androni delle abitazioni private”

4 Dicembre 2015
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Il TAR Puglia-Lecce, con la sentenza n. 3435 del 2015, ha accolto il ricorso, proposto da una società che opera nel settore della distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette postali, per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco che vieta la distribuzione di volantini, depliants o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso o sugli usci delle case private, consentendo la stessa distribuzione esclusivamente in alcuni giorni della settimana, in determinate fasce orario, e con particolari modalità. Secondo i giudici, non bisogna confondere la nozione di volantinaggio stradale (effettuato sulla pubblica via, e quindi con prevedibili ‘ripercussioni’ in tema di decoro urbano) e quella di distribuzione ‘porta a porta’ del materiale pubblicitario ed occorre considerare che i disagi dovuti all’abbandono dei volantini nelle pubbliche strade “non si presentano come effetti direttamente ricollegabili all’attività di distribuzione di depliants porta a porta, proprio in quanto questa consiste nel deposito in cassetta dei volantini”.