Ordinanza sul divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche

Enti locali – sindaco – ordinanza sul divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche – illegittimità – fattispecie

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Sentenza 15 dicembre 2014, n. 3039

È illegittima l’ordinanza con cui il sindaco ha disposto il divieto generalizzato di utilizzo di sigarette elettroniche “in tutti i locali, uffici, immobili pubblici o aperti al pubblico o finalizzati a servizi pubblici o di pubblica utilità, comunque accessibili all’utenza ed ubicati nel territorio del comune “, confermando il divieto di fare uso delle stesse anche per “tutte le tipologie di locali, aree già previste dalla legge n. 584175; legge n. 4481200/ art. 52, comma 20, come modificato dalla legge 16.1.2003; n. 3, art. 51 Accordo Stato Regioni – del 16.12.2004 in materia di divieto di fumo”, statuendo, in caso di violazione, l’applicazione della sanzione amministrativa “da un minimo di euro 25, 00, ad e 500,00”. Al riguardo, occorre precisare che la materia del divieto di fumo, nel quale rientra anche l’uso delle sigarette elettroniche, attiene alla tutela della salute e quindi rientra nella competenza concorrente dello Stato e della Regione ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. A sua volta i poteri di emanare ordinanze contingibili ed urgenti rientrano nelle competenze dello Stato in quanto l’articolo 32 della legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La competenza del comune ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di salute è limitata dall’art. 50 del d.lgs. 267/2000 ai casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Nel caso in questione ha disciplinato comportamenti che vanno ben al di là dei limiti territoriali comunali e non riguardano la salute pubblica bensì quella privata.

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