Poker Sportivo: ai privati è preclusa la possibilità di organizzare i tornei

28 Febbraio 2011
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Il TAR Toscana, con sentenza n. 328/2011, ha sostenuto che, in attesa del regolamento previsto dall’art. 24 della legge n. 88/2009, operano i principi generali anteriori all’entrata in vigore di questa legge, secondo i quali, in mancanza di concessione statale, deve ritenersi preclusa ai privati la possibilità di organizzare ed esercitare il “poker sportivo” con modalità che prevedono il pagamento di una posta d’ingresso e la corresponsione ai vincitori di una ricompensa, anche di natura non pecuniaria, trattandosi di attività soggetta per legge, per ragionevoli esigenze di tutela dell’ordine pubblico, a riserva statale, come confermato anche dal citato art. 24 secondo cui: “….l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.