Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

E’ stato pubblicato dal Ministero dell’Interno il 16 marzo 2012 e è apparso in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2012 il “Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”. Il decreto contiene modalità e indicazioni che le strutture alberghiere dotate di più di 25 posti letto potranno seguire per ottemperare alla scadenza del 31 dicembre 2012 prevista per l’adeguamento delle proprie strutture alle disposizioni di prevenzione incendi.
Il piano decorre dalla data di entrata in vigore del decreto e indica il programma dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi che “gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive di cui all’art. 1, di seguito denominati enti e privati responsabili, devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013″.
Una volta ammessi al piano, enti e privati debbono presentare istanza per la verifica sull’avvenuto adempimento delle disposizioni previste dal piano stesso. I controlli verranno effettuati entro 60 giorni, dal Comando provinciale dei VV.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *