Prezzi dei medicinali: gli Stati possono ridurli più volte l’anno

24 Aprile 2009
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Gli Stati possono ridurre i prezzi dei medicinali più volte l’anno e sulla base di stime di spesa, quindi tenendo presente l’equilibrio finanziario dei loro sistemi finanziari.
Una sentenza significativa che i giudici europei hanno emesso proprio in seguito alla battaglia legale in Italia tra la Menarini Industrie Farmaceutiche riunite Srl, il Ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco italiani.
Tutto nasce negli anni 2005 e 2006 quando l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), incaricata del monitoraggio del consumo di specialità medicinali e della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale Italiano (SSN), ha adottato misure di riduzione dei prezzi delle specialità medicinali allo scopo di garantire il rispetto del tetto di spesa farmaceutica.
La Menarini, appunto, e altre società del settore hanno agito in giudizio sia contro il ministero della Salute che contro l’Agenzia del farmaco dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro la riduzione dei prezzi.
La Corte di giustizia europea è stata chiamata, dunque, a pronunciarsi sulla conformità del sistema italiano di fissazione dei prezzi delle specialità medicinali alla direttiva 89/105, che è appunto la direttiva che garantisce la trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nel campo di applicazione dei sistemi di assicurazione malattia.
I giudici europei hanno dichiarato che uno Stato membro può adottare misure di portata generale consistenti nella riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, anche qualora l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali prezzi. Non solo: purché la prescrizione minima sia rispettata, possono essere adottate misure di riduzione più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.
Del resto, dice sempre la suprema Corte europea, se uno Stato adotta misure di controllo dei prezzi in base a stime di spesa basate su elementi verificabili, non si può che rispettare le decisioni di quello Stato. Non farlo significherebbe per le istituzioni europee intervenire sulle politiche interne in materia previdenziale e avrebbe conseguenze su queste politiche e anche influenza sui prezzi.

>> Corte di Giustizia Europea sez.IV 2/4/2009
Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano – Art. 4 – Blocco dei prezzi – Riduzione dei prezzi