Prodotti tessili: nuove norme di etichettatura del made in Italy

Sulla G.U. n. 92 del 21.4.2010 è stata pubblicata la legge 8 aprile 2010, n. 55, recante “Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri” che istituisce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
Per la piena applicazione di questa nuova disciplina, è prevista l’emanazione di due regolamenti: – un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che deve stabilire le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione «Made in Italy», nonchè le modalità per l’esecuzione dei relativi controlli; – un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro della Salute, recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente.
Le violazioni sono punite dall’art.3 della legge con sanzioni amministrative pecuniarie e con la sanzione accessoria della confisca della merce; nel caso però di violazioni commesse “reiteratamente” si applica la pena della reclusione da uno a tre anni, ovvero della reclusione da tre a sette anni, se le violazioni sono commesse attraverso attività organizzate. Scritta la legge ed è già problema: trattandosi di violazioni amministrative che si tramutano in reati in caso di violazioni “reiterate”, valgono le regole dell’art.8 bis della legge n. 689/1981? Questo articolo dispone tra l’altro che: “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. (…). Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta”.
Qualche mese per riflettere è comunque stato concesso: le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge n.92/2010 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *