Sale giochi: è lecito il divieto di vicinanza con “luoghi sensibili”

14 Novembre 2011
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 10 novembre 2001, ha stabilito che è legittimo l’ art. 5-bis della legge prov. Bolzano n. 13 del 1992 che al fine di tutelare «determinate categorie di persone» e di «prevenire il vizio del gioco», esclude che l’autorizzazione possa essere rilasciata ove le sale da giochi o di attrazione siano ubicate nelle vicinanze («in un raggio di 300 metri») di «istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale»; consentendo, altresì, alla Giunta provinciale di individuare ulteriori «luoghi sensibili» nei quali le predette sale non possono essere ubicate, in considerazione dell’«impatto» che esse avrebbero «sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica>>.