Scia – Prime considerazioni

15 Settembre 2010
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Il Ministero dello sviluppo economico con la circolare n.3637 dello scorso 10 agosto ha cercato di chiarire la situazione dopo che la DIA (dichiarazione d’inizio attività) è stata sostituita dalla SCIA (segnalazione d’inizio attività). Lo fa a meno di due mesi di distanza dall’entrata in vigore delle rilevanti modifiche all’art. 19 della legge 241/1990 a seguito del d.lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva Bolkestein, e dell’entrata in vigore della legge n. 122/2010 legge di conversione del decreto legge n. 78/2010.
L’intento del Ministero è stato quello di fornire alcune prime indicazioni, riservando a un secondo momento, istruzioni più complete.
La circolare è articolata in quattro sezioni:
1) le considerazioni generali;
2) un’analisi dell’impatto della Scia sulla normativa per l’installazione di impianti, autoriparazione, pulizie e facchinaggio;
3) uno specifico esame dell’impatto sulla disciplina per l’attività di intermediazione, per l’agente ed il rappresentante di commercio, il mediatore marittimo e lo spedizioniere;
4) infine, una specifica sezione è dedicata alle attività di vendita e somministrazione già profondamente innovate dal d. lgs. n.59/2010 e ora nuovamente cambiate.
Una delle novità contenute nel nuovo art. 19 della legge n. 122/2010 riguarda la possibilità di corredare la Scia con le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati che sostituiscono anche eventuali pareri di organi o enti appositi. Inoltre, la p.a. ha 60 giorni di tempo per fare i controlli, dopodiché può intervenire soltanto in specifici casi, tra i quali la mendacità delle dichiarazioni fornite nella Scia o per pericolo di danno al patrimonio artistico e culturale, o per l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Per quanto riguarda le attività di stretta competenza delle Camere di commercio anche per ciò che riguarda la verifica dei requisiti previsti, il Mise evidenzia che il nuovo sistema semplifica le procedure perché la Scia potrà essere contestuale a ComUnica. Va rilevato, peraltro, che qualora una Camera di commercio dovesse adottare provvedimenti di inibizione dell’attività, questi determineranno l’iscrizione d’ufficio della cessazione dell’attività illegittimamente svolta nella posizione Rea dell’impresa. Maggiore attenzione alla sezione dedicata a commercio e somministrazione, proprio per il fatto che l’art. 19 della legge 241/1990, antecedente all’introduzione della Scia, prevedeva per questo comparto distinte ipotesi di Dia ad efficacia immediata o differita. La circolare prende in esame le singole fattispecie per pervenire alla conclusione che laddove era prevista la Dia, ora ci sarà la Scia, a condizione che l’ente competente non si sia dotato di uno strumento di programmazione; nel qual caso il procedimento dovrà essere sottoposto a autorizzazione.
Tra le fattispecie soggette ad autorizzazione la circolare elenca l’apertura di nuovi esercizi pubblici; il trasferimento di sede degli stessi nell’ipotesi di zona tutelata dal comune attraverso lo strumento di programmazione; l’avvio dell’attività di vendita nelle medie o grandi strutture di vendita compresi i centri commerciali e, infine, il commercio su area pubblica sia se esercitato in forma fissa sia itinerante.