Sicilia – Autorizzazione insediamento cinema: domanda al Suap del comune

4 Agosto 2011
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è competente a dettare i criteri per il rilascio, da parte dei comuni territorialmente competenti, delle autorizzazioni per la realizzazione, la trasformazione e l’adattamento di immobili e spazi da destinarsi all’attività cinematografica nonché per la ristrutturazione o l’ampliamento degli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione delle istanze, la documentazione necessaria e le modalità di effettuazione dell’istruttoria. Lo stabilisce la l.r. n. 17 del 20 luglio 2011 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 32 del 29 luglio 2011).

Le domande di autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione o l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche devono essere inoltrate allo Sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente.

L’istanza deve essere presentata secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i..

Il Comune, tramite il proprio sportello unico, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, ne trasmette copia autentica alla Commissione tecnica regionale di valutazione per l’acquisizione del parere preventivo di conformità al programma triennale, ferme restando le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti ai fini urbanistici o per finalità non attinenti a quelle di cui alla presente legge.

Qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la stessa si intende accolta.

La legge regionale persegue l’obiettivo di una distribuzione delle sale ed arene cinematografiche, che assicuri una diffusione capillare e sull’intero territorio, valorizzando la funzione sociale dell’esercizio cinematografico.

I criteri per il rilascio delle autorizzazione sono:

a.un adeguato rapporto tra numero di residenti nell’ambito del territorio provinciale e numero di posti offerti dagli esercizi operanti ed eventuali modalità di trasferimento di sale che non rispettino i parametri stabiliti;
b.il rispetto di distanze minime tra gli esercizi cinematografici presenti in un medesimo comune;
c.la presenza di adeguate aree di parcheggio nelle zone urbane limitrofe agli esercizi cinematografici;
d.le dimensioni e del livello qualitativo degli esercizi in rapporto al bacino di utenti;
e.la destinazione degli spazi limitrofi alle sale o alle arene ad attività commerciali compatibili con le attività cinematografiche in esse esercitate.
Questi criteri devono, però, essere contemperati al principio comunitario di rispetto della libertà di concorrenze e, quindi, la loro applicazione non potrà portare a situazioni di monopolio o oligopolio.
L’art. 5 della l.r. n. 17/2011 istituisce la Commissione tecnica regionale di valutazione che dovrà supportare la programmazione regionale in materia e, tra l’altro, esprimere il parere preventivo sulle domande di autorizzazione pervenute dai Comuni. La Commissione esprime il parere preventivo di autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione e l’adattamento di immobili e spazi da destinarsi all’attività cinematografica , a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del Comune. Trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

In caso di parità di voti in seno alla Commissione nel corso dell’esercizio delle sue funzioni, prevale il voto del presidente.

La Commissione dura in carica tre anni, ha sede presso l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed è costituita dai seguenti componenti:

a. un esperto in materia di attività inerenti il turismo e lo spettacolo, con funzioni di presidente;
b .un esperto in materia di urbanistica e assetto del territorio;
c. un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI);
d. un rappresentante dell’Associazione generale italiana spettacolo (AGIS);
e .un rappresentante dell’Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC);
f. un rappresentante di Unioncamere Sicilia;
g un rappresentante scelto dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
L’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo ha, anche, il compito di approvare il programma triennale per l’esercizio cinematografico, di concerto con l’ANCI, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con gli organismi associativi del settore.

Lo stesso Assessorato deve provvedere ad istituire un apposito sistema di monitoraggio dell’offerta cinematografica sull’intero territorio regionale, che consenta una valutazione costante sull’efficienza della rete distributiva, avvalendosi a tal fine della collaborazione dei Comuni, delle province e dell’AGIS.

Annualmente l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo predispone un rapporto sull’andamento del sistema dell’offerta cinematografica da presentare alla Commissione legislativa “Ambiente e territorio” dell’Assemblea regionale siciliana.

Fonte: La gazzetta degli enti locali