Somministrazione di alcolici a minori (o ad infermi di mente)

14 Settembre 2016
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La ratio legis di questo reato proprio è da ricondurre in generale alla prevenzione dell’alcolismo, specificatamente dei minori o di coloro che non abbiano una diretta e obiettiva percezione del rischio nell’abusarne, la cd. “potestà di autogoverno”. Trattandosi di contravvenzione, ex art. 42, c. 4 c.p., ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
La dottrina è d’accordo nel considerarlo un reato di pericolo, che si configura già con la semplice messa a disposizione del minore di anni 16 della bevanda alcolica, indipendentemente dalla sua effettiva consumazione; così come già la sola possibilità di acquisto della bevanda contenente alcol in un distributore automatico senza che sia installato uno strumento che verifichi l’età dell’acquirente rende configurabile l’ipotesi di cui al secondo comma (cioè non occorre verificare che effettivamente il minore abbia acquistato).
Ovviamente deve essere nota all’agente l’età del soggetto passivo cui viene somministrata la bevanda, anche se l’errore per colpa (magari per non aver chiesto l’esibizione di un documento di identità ad un ragazzo che visibilmente appare minore di anni 16) denota comunque una componente psicologica rilevante e quindi configura una condotta punibile.
A tal proposito recente giurisprudenza ha ritenuto che l’età del minore vada accertata con estrema diligenza, soprattutto da parte di un gestore di pubblico esercizio che svolge un’attività per la quale lo Stato richiede la licenza Tulps. Così, ad esempio, è stato ritenuto configurato il reato de quo nella condotta di chi somministri bevande alcoliche al minore di anni sedici, limitandosi a prendere atto della risposta di quest’ultimo sul superamento dell’età richiesta (Cass. pen. n. 27916 del 5 maggio 2009). Per inciso, l’art. 14-ter della L. 125/2001 ha specificatamente previsto l’obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

 

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