Sorvegliabilità: ristorante e albergo possono essere collegati

Il T.A.R. Veneto, Venezia Sez. III, con sent. 30 giugno 2009, n. 2007, ha precisato che “..è vero che l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande della ricorrente dispone di un accesso interno all’attività alberghiera rispetto alla quale è collegata, ma questo ulteriore accesso non può essere assimilato a quello di abitazione privata, trattandosi, come è pacifico, di accesso ad un pubblico esercizio, soggetto anch’esso al rispetto dei requisiti di sorvegliabilità. Il fatto, quindi, che sussista una porta di collegamento tra due esercizi assoggettati ambedue al requisito della sorvegliabilità non determina, per ciò solo, il venir meno del suddetto requisito per uno o, paradossalmente, per ambedue gli esercizi.”

Unico dubbio (forse non è l’unico!): quali sono questi requisiti di sorvegliabilità per le attività ricettive? La legge n. 135/2001 aveva disposto, all’art.11, che alle attività ricettive non si dovevano applicare le disposizioni previste dall’art.153 del reg. del TULPS sulla sorvegliabilità dei locali (e questa legge 135/2001 era in vigore al momento della pronuncia della sentenza del Tar veneto).. .. ma la legge 135/2001 è stata abrogata e quindi ……torna vigente la sorvegliabilità per le attività ricettive come prevista dal citato art.153 Una sentenza un po’ datata, quella del TAR Veneto, ma sicuramente utile dopo l’entrata in vigore del codice del turismo, emanato con d.lgs.23 maggio 2011, n. 79, che ha stabilito che “nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale”.

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