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Orari: il Comune non può imporre limiti solo ad alcuni esercizi commerciali

Il TAR per il Veneto, Sez. III, nella sentenza del 17 marzo 2010, n. 849, conferma quanto già sostenuto dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che proprio con riferimento alle deroghe all’obbligo di chiusura nei giorni festivi e domenicali degli esercizi commerciali (cfr. le segnalazioni n. AS 448 del 27 marzo 2008 e AS n. 480 del 16 ottobre 2008), ha affermato che ogni vincolo limitativo riferito solamente ad alcuni esercizi commerciali determina una distorsione ed una restrizione ingiustificata della concorrenza, nonché un ostacolo all’adozione tra gli esercenti di strategie differenziate e, quindi, all’ampliamento dell’offerta a beneficio dei consumatori.
Nella sentenza n. 849/2010, il TAR accoglie il ricorso di una Società che in sede di rilascio di variante urbanistica e di permesso di costruire si era vista imporre la seguente condizione “la ditta si impegna a non avvalersi della facoltà di apertura domenicale prevista dall’ordinanza che disciplina gli orari di apertura della attività di vendita al dettaglio vigente nel Comune di XXXX, fatte salve le deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. Anche dal punto di vista civilistico i patti eccessivamente limitativi della libertà economica individuale sono nulli perché in contrasto con i principi di ordine pubblico economico.


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