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Attività connesse all'agricoltura

Con la sentenza n. 885/2010, il Consiglio di Stato è intervenuto accertando l’esatta definizione “di attività connesse“ all’agricoltura (art. 2135 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228) per vedere se l’attività dell’impianto industriale che l’appellante ha chiesto di realizzare possa esservi ricompreso.
“Al riguardo va rilevato che si definiscono attività connesse all’agricoltura le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e di ospitalità, come definite dalla legge “.
In ogni caso, è stato affermato che, quando l’attività della cui connessione con un’attività propriamente agricola si discute abbia in concreto dimensioni tali (anche nell’ambito della medesima impresa) che la rendono principale rispetto a quella agricola, deve escludersi il carattere agricolo dell’attività stessa(Cass. 6 giugno 1974 n. 1682, ripresa da Cons. Stato, VI Sez., n. 1051/07 cit.).
Nella fattispecie in esame, l’attività industriale che la società appellante intende realizzare, finalizzata al trattamento di derivati di seconda lavorazione della molitura delle olive (sanse vergini), la rendono principale rispetto a quella agricola, deve, pertanto, escludersi il carattere agricolo dell’attività stessa e la compatibilità urbanistica dell’impianto.

Consiglio di Stato 885/2010

 


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